back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Competenza della Suva per rischi particolari d'infortuni insiti nella persona stessa del lavoratore

Art. 49 cpv. 3 OPI

I lavoratori possono essere esposti, a causa di una malattia o di una infermità, a un maggiore pericolo d'infortunio nello svolgimento di attività del tutto normali (più info , più info , più info). Chi - poco importa se l' organo esecutivo competente per l'impresa in questione, l'assicuratore competente o il datore di lavoro – presuppone l'esistenza di una tale fonte di pericolo individuale, è tenuto ad annunciarlo alla Suva, la quale deve provvedere alle necessarie misure preventive.

Zurück zum Anfang