Compito dell'organo esecutivo
Art. 60 OPI
Art. 27 cpv. 1 LPGA
L'attività degli
Gli organi esecutivi sono tenuti a fornire questa consulenza. I datori di lavoro hanno invece il diritto di richiederla. Se il datore di lavoro ne fa richiesta, l'organo esecutivo deve dare informazioni secondo scienza e coscienza. Nei casi in cui l'organo esecutivo non disponga delle conoscenze in materia, esso deve indicare dove è possibile ottenere i consigli tecnici.
La consulenza può comprendere l'informazione generale (più info) o la consulenza individuale (più info).