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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Infortunio causato per propria colpa

Art. 37 LAINF
Art. 21 LPGA
Art. 48 OAINF

Un assicurato che provoca intenzionalmente un danno alla salute o il suo decesso non ha nessun diritto alle prestazioni assicurative (più info). Non godono della copertura assicurativa da parte dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni né le automutilazioni né il suicidio o il tentato suicidio (eccezione: incapacità di intendere e di volere senza propria colpa) (art. 37 cpv. 1 LAINF in collegamento con art. 48 OAINF).

Commette negligenza grave chi viola le più elementari norme di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nella stessa situazione e nelle medesime circostanze. Nel traffico stradale è di regola considerata negligenza grave l'inosservanza di una norma elementare o di diverse prescrizioni importanti. Se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali (più info) sono ridotte per i primi due anni successivi all'infortunio (art. 37 cpv. 2 LAINF). In caso di negligenza grave per gli infortuni professionali (più info) non sono previste riduzioni.

Le stesse prestazioni in contanti (più info) possono essere ridotte, e in casi particolarmente gravi rifiutate, se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio commettendo un crimine o un delitto, per es. guidando una vettura in stato di ebbrezza (art. 37 cpv. 3 LAINF).

Le prestazioni in denaro possono essere ridotte o rifiutate anche in caso di colpa dei superstiti (art. 21 cpv. 1 LPGA).

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
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