Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari
Art. 8 OPI
Il datore di lavoro può assegnare lavori con particolari pericoli solo a lavoratori con formazione specifica. I lavori con particolari pericoli sono elencati nell’”elenco dei lavori esposti a pericoli particolari per i quali è necessaria un’adeguata formazione”.
Se un lavoro pericoloso viene eseguito da un solo
Secondo le basi giuridiche e le regole per la sicurezza e la
La sorveglianza di una persona che lavora da sola, senza che sia necessaria una seconda persona, può essere effettuata con l'ausilio della matrice di valutazione (opuscolo: I rischi del lavoro in solitudine, pagina 9), mediante provvedimenti tecnici od organizzativi (vedi complemento; Sorveglianza), per esempio:
- con videocamere, sensori all'infrarosso, apparecchi radiotrasmittenti sull'uomo che permettono di dare l'allarme in caso di improvvisi cambiamenti della posizione dell'addetto, di immobilità del corpo del lavoratore o di pericolose concentrazioni di gas
- con risposte di conferma a chiamate periodiche attraverso radio, telefono
- con l'impiego di installazioni che permettono al lavoratore stesso di dare l'allarme (per esempio attraverso radio, telegrafo, telefono, interfono)
- con controlli periodici da parte di guardiani o di persone che si trovano nelle vicinanze
La condizione fondamentale per il funzionamento di tutti questi generi di sorveglianza è che qualcuno possa sempre reagire al corrispondente segnale dato (altri lavoratori, custodi, servizio di sorveglianza).
Durante i lavori con particolari pericoli è necessario limitare al minimo necessario il numero di lavoratori e il numero o la quantità di installazioni, attrezzature e sostanze pericolose.