Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Art. 5 OPI
Art. 82 cpv. 1 LAINF, art. 5 OPI e l’art. 27 cpv. 1 OLL 3 obbligano il
I DPI (dispositivi di protezione individuale) ragionevolmente esigibili sono quelli che, secondo l'
Nel caso sia necessario l'uso simultaneo di più dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro deve assicurarsi che questi siano coordinati tra loro e che la loro efficacia non venga compromessa.