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Informazione e istruzione dei lavoratori

Art. 6 OPI

Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui pericoli che possono insorgere durante la loro attività e spiegare loro le necessarie misure di protezione.

I dettagli relativi all'istruzione e alla formazione sono spiegati al punto 5.5 della Direttiva CFSL 6512 "Attrezzature di lavoro". All'istruzione e alla formazione va attribuita particolare importanza al fine di ridurre il rischio d’infortunio dei lavoratori neoassunti (vedi complemento; Controllo di sicurezza).

Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori osservino le misure di sicurezza sul lavoro (vedi complemento).

Art. 5 OLL 3

Il datore di lavoro deve provvedere anche all’informazione e all’istruzione dei lavoratori in materia di igiene (vedi complemento; Informazione).

Complemento: Controllo di sicurezza, discorso di sicurezza, formazione dei nuovi collaboratori
Complemento: Informazione e istruzione dei lavoratori
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