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Competenza della Suva nella prevenzione degli infortuni professionali durante l’uso di determinate attrezzature di lavoro

Art. 49 cpv. 2 OPI

La Suva è competente in tutte le aziende per le attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze specifiche. Le altre attrezzature di lavoro e costruzioni sono soggette alla sorveglianza da parte degli organi esecutivi competenti per la relativa azienda.

Nell'articolo 49 capoverso 2 dell'OPI sono indicate attrezzature di lavoro la cui sorveglianza è di competenza della Suva. La CFSL può procedere a una più precisa delimitazione di questa competenza (più info).

Complemento: Attribuzione delle attrezzature di lavoro
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