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Organi esecutivi cantonali della legge sul lavoro e loro attività nel campo della prevenzione degli infortuni professionali

Art. 47 OPI

Nell'ambito della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, regolata dalla LAINF, gli organi esecutivi cantonali della legge sul lavoro controllano l'attuazione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro in tutte le aziende e su tutte le attrezzature di lavoro per le quali non sia competente un altro organo esecutivo. La competenza da parte di altri organi esecutivi è regolata negli articoli 48 , 49 , 50 , 51 OPI.

La vigilanza avviene in particolare attraverso:

  • la consulenza in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori
  • le visite delle aziende combinate con ispezioni aziendali secondo la legge sul lavoro
  • la prescrizione (avvertimento) e l' esecuzione delle misure nell'ambito delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni professionali, su denuncia di terzi, in seguito a proprie constatazioni o sulla base di notifiche di infortuni.
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