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Definizione di "pericolo di esplosione, pericolo di incendio"

Art. 36 OPI

Gli incendi o le esplosioni si possono verificare solo a determinate condizioni, ovvero in presenza di:

  • sostanze infiammabili
  • ossigeno in quantità sufficiente e in giusta miscela
  • una fonte di accensione (innesco) con sufficiente energia di accensione
  • se sostanze esplosive vengono accese o si accendono spontaneamente

Questo capitolo è suddiviso in due parti principali:

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