Definizione di "pericolo di esplosione, pericolo di incendio"
Art. 36 OPI
Gli incendi o le esplosioni si possono verificare solo a determinate condizioni, ovvero in presenza di:
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sostanze infiammabili
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ossigeno in quantità sufficiente e in giusta miscela
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una fonte di accensione (innesco) con sufficiente energia di accensione
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se sostanze esplosive vengono accese o si accendono spontaneamente
Questo capitolo è suddiviso in due parti principali:
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pericolo di esplosione (pericolo d'incendio) dovuto a sostanze esplosive (materiale esplosivo) (materiale esplosivo) (all'immagazzinamento di materiale esplosivo) (locali destinati alla lavorazione) (dispositivi di protezione individuale).