Pericolo per terzi in caso di accesso o intervento non autorizzati
Art. 39 OPI
Un tale
-
sono indispensabili speciali
misure precauzionali o protettive (per es. in laboratori e locali di sperimentazione; in locali o zone con un microclima nocivo; in locali e zone destinati alla lavorazione di sostanze nocive; in locali e zone con formazione di polveri, vapori nocivi o microrganismi; entro le zone degli impianti automatici).
-
vengono eseguiti
lavori di manutenzione (per es. quando bisogna rimuovere le coperture di aperture in pavimenti; quando questi lavori devono essere eseguiti al di sopra dei passaggi; quando i collaudi per le attrezzature di lavoro vengono eseguiti senza poter ricorrere all'uso dei necessaridispositivi di protezione per l'esercizio normale ).
-
gli interventi in generale e l'accesso sono consentiti unicamente alle persone a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (per es. nei locali con apparecchiature elettriche o, quadri elettrici ad armadio, nei locali macchine degli ascensori, nelle stazioni di prova delle apparecchiature elettriche).
-
vengono eseguiti lavori di costruzione (per es. cantieri di costruzioni e genio civile).