Costruzione degli accessi dai quali poter raggiungere l’attrezzatura di lavoro o parti di essa
Art. 27 OPI
Direttiva CFSL “Attrezzature di lavoro”, n. 6512 (punto 7)
Le attrezzature di lavoro devono avere accessi sicuri. In particolar modo bisogna fare in modo che anche all'interno delle attrezzature di lavoro:
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le larghezze dei passaggi siano adattate alle esigenze effettive (per es. in relazione alla necessità di trasportare del materiale)
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l'altezza minima dei passaggi sia di almeno 2,1 m
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i passaggi delimitati da parapetti su ambedue i lati verso il vuoto abbiano una larghezza minima di 0,6 m
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le scale a gradini (più info), le scale fisse a pioli (più info) e i corrimani (recinzioni , parapetti) siano costruiti in modo corretto
- tutti i punti con pericolo di caduta siano protetti con sbarramenti e parapetti (altezza del parapetto 1,1 m) (più info) o - in casi eccezionali - con reti di sicurezza
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sui passaggi non ci siano degli ostacoli (gli ostacoli inevitabili devono essere resi meno pericolosi adottando misure appropriate, quali accorgimenti per il superamento di dislivelli, posa di pareti o soffitti lisci o almeno imbottiti e contrassegnati chiaramente)
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i punti pericolosi sui passaggi (per es. elementi in movimento, condotte elettriche, elementi freddi e caldi, spigoli vivi, angoli) siano coperti o adeguatamente protetti
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le emissioni pericolose (es. sostanze solide, liquidi, gas, polveri, radiazioni, vibrazioni) non colpiscano le persone prive di protezioni
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i passaggi siano ben illuminati
Pubblicazioni e norme (vedi complemento)