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Attrezzature di lavoro azionate con la forza manuale

Art. 24 OPI
Direttiva CFSL 6512 “Attrezzature di lavoro”, punto 4

Per diverse attrezzature di lavoro , come utensili, apparecchi la cui unica fonte di energia deriva dall’applicazione diretta della forza umana (carrelli per sacchi, carrelli per il trasporto di merci, ecc) non sono previsti requisiti fondamentali di sicurezza e salute. In questo caso il datore di lavoro deve assicurarsi che l’attrezzatura di lavoro sia sicura e costruita secondo le regole riconosciute della tecnica (ad es. norme) e principi ergonomici. È consigliabile farsi rilasciare dalla persona che ha messo in circolazione l’attrezzatura di lavoro un certificato scritto o una garanzia che contenga le regole tecniche secondo le quali è stata costruita l’attrezzatura.

La persona che ha messo in circolazione l’attrezzatura di lavoro (venditore) è tenuto a fornire un manuale (più info) per l’uso sicuro e per la manutenzione dell’attrezzatura di lavoro.

I dispositivi di sollevamento, la cui unica fonte di energia deriva dall’applicazione diretta della forza umana, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi dall’allegato I della direttiva UE relativa alle macchine 2006742/CE (più info).

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