5.5 Istruzione e formazione (Dir. CFSL 6512 Attrezzature di lavoro)
Art. 6 OPI Informazione e istruzione dei lavoratori
1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un'altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.
Art. 8 OPI Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari
1 Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavo-ratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.
L'istruzione comprende l'informazione e la formazione nel campo della sicurezza e della tutela della salute durante l'uso delle attrezzature di lavoro, per esempio, in ordine:
- alle condizioni d'impiego delle attrezzature di lavoro;
- alle situazioni anormali prevedibili sul lavoro;
- ai rischi prevedibili sul lavoro;
- ai controlli sui dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
Una istruzione approfondita è necessaria quando i lavoratori utilizzano una determinata attrezzatura di lavoro per la prima volta. L'istruzione deve basarsi sui manuali d'uso del fabbricante e deve essere ripetuta a intervalli di tempo regolari. Tale istruzione deve essere documentata. Nella documentazione deve figurare almeno il nome di chi è stato istruito, il nome dell'istruttore, la data e la materia dell'istruzione.
Occorre inoltre controllare sempre che la persona prevista per una determinata attività sia idonea ad eseguirla, sia in grado di lavorare in sicurezza con le attrezzature di lavoro e abbia capito l'istruzione.
Una formazione per l'uso delle attrezzature di lavoro è necessaria quando i lavori da effettuare costituiscono un pericolo (per es. la guida di carrelli elevatori, i lavori con motoseghe ecc.) e sempre nei casi in cui l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è riservato a determinate persone.
Per la formazione di gruisti (gru a torre e autogru) valgono le disposizioni speciali dell'Ordinanza sulle gru del 27 settembre 1999 (SR 832.312.15) e la Direttiva CFSL 6510.