5.1 Utilizzo secondo le condizioni d'uso previste (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)
Art. 32a OPI Utilizzazione delle attrezzature di lavoro
1 Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.
Art. 25 OPI Portata
Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono sottoposte impiegandole secondo il loro scopo. Se necessario, la portata deve essere indicata in modo ben visibile.
Le possibilità, i limiti e l'idoneità all'impiego delle attrezzature di lavoro risultano dal concetto di sicurezza sul quale si è basato il fabbricante. I dati necessari in merito possono essere presi dalle istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante per le rispettive attrezzature di lavoro.
La portata indicata non deve essere superata durante l'uso delle attrezzature di lavoro.
Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate come previsto dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso.