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Inosservanza di una decisione in materia di prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Art. 81 OPI
Art. 21 cpv. 1 LPGA

La sanzione citata nell'articolo 81 dell'OPI salvaguarda il principio secondo cui ogni lavoratore deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile da lui per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si tratta in particolare di attenersi alle prescrizioni concernenti la prevenzione nel settore della medicina del lavoro. In caso di inosservanza possono essere ridotte in modo permanente o temporaneo o, in casi gravi, rifiutate le prestazioni assicurative. (più info) (art. 81 OPI in collegamento con l’art. 21. cpv. 1 LPGA).

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