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Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
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Infortuni

Art. 4 LPGA
Art. 6 LAINF
Art. 9 OAINF

Il lavoratore è assicurato contro le ripercussioni economiche degli infortuni (art. 6 LAINF).

Secondo l'art. 4 LPGA è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi il decesso. Si fa distinzione tra infortuni professionali (più info) e infortuni non professionali (più info).

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
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