Infortuni
Art. 4 LPGA
Art. 6 LAINF
Art. 9 OAINF
Il
Secondo l'art. 4 LPGA è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi il decesso. Si fa distinzione tra infortuni professionali (più info) e infortuni non professionali (più info).