Applicazione della legge sui prodotti chimici dal punto di vista della sicurezza sul lavoro
Art. 25 LPChim
Artt. 35 -56 OPChim
Artt. 70 -83 OPChim
La legge sui prodotti chimici (LPChim) regolamenta l’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi al fine di tutelare la salute e la vita delle persone. In base all’art. 25 della legge sui prodotti chimici la tutela dei lavoratori rientra nell’area di competenza degli organi di esecuzione della LL e della LAINF. In particolar modo, si applicano le disposizioni degli articoli 35 -56 e 70 -84 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim).
L’ordinanza sui prodotti chimici indica le condizioni alle quali deve sottostare la messa in circolazione delle sostanze pericolose. Gli art. 35 -56 descrivono i requisiti relativi all’imballaggio, all’etichettatura e alle schede di sicurezza. Le regole sulla manipolazione delle sostanze pericolose sono riportate agli articoli 70 -83. Gli articoli 72 e 77 disciplinano la custodia delle sostanze pericolose.