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Avvertimento al datore di lavoro

Art. 62 OPI

Se un pericolo non può essere eliminato immediatamente, il termine per provvedervi è convenuto o fissato dall'organo esecutivo. Inoltre, il datore di lavoro viene informato per iscritto sugli obiettivi della sicurezza non attuati e sulle misure di protezione che gli sono state proposte per realizzarli. L'avvertimento (più info) segna l'inizio della procedura formale prevista dall'OPI, benché non abbia ancora nessun effetto giuridicamente vincolante. Se l'avvertimento rimane inevaso, occorre prescrivere il necessario mediante una decisione (più info) giuridicamente vincolante.

I dettagli formali riguardanti l'avvertimento sono sintetizzati in una pubblicazione separata (vedi complemento).

Ergänzung: Durchführungsverfahren
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