Diritto dell'organo esecutivo
Art. 61 OPI
L'
L'organo esecutivo è autorizzato a effettuare tutte le constatazioni e tutti gli accertamenti necessari ai fini della sicurezza sul lavoro e, in caso di bisogno, a prelevare dei campioni. Le constatazioni fatte possono essere completate dalle informazioni ricevute sul posto. I lavoratori possono essere interrogati anche senza l'esplicito consenso del datore di lavoro e in sua assenza.
Se l'accesso o un'informazione vengono rifiutati a torto, l'organo esecutivo ricorda le disposizioni penali previste (art. 113 LAINF).
Da solo non può tuttavia ottenere l'accesso, ma deve richiedere l'intervento delle forze di polizia locali.