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Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
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Consulenza individuale

Art. 60 OPI

Gli organi esecutivi sono tenuti a informare le singole aziende sulle disposizioni vigenti nel loro settore lavorativo (prescrizioni, direttive, istruzioni). Essi devono consigliarle nei casi in cui sorgano problemi speciali tipici della relativa azienda o dei suoi processi lavorativi.

Questa consulenza viene fornita in modo appropriato mediante:

  • l'invio delle disposizioni vigenti per la singola azienda in caso di nuova apertura,
  • la diffusione di nuove conoscenze d'importanza per la singola azienda,
  • la discussione bilaterale dei problemi concreti della sicurezza sul lavoro, su cui l'azienda desidera essere consigliata,
  • gli interventi per chiarire i casi in cui sono state costatate violazioni delle prescrizioni antinfortunistiche.
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