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Obbligo del segreto da parte dell'organo esecutivo nei casi di denuncia

Art. 63 OPI

L'organo esecutivo è tenuto a rispettare l'obbligo del segreto anche nella procedura avviata in seguito a denuncia (più info). Non deve quindi né informare il denunciante sulle constatazioni fatte liquidando la denuncia, né rivelare all'azienda in questione l'identità del denunciante.

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