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Letzte Änderung: 13.07.2023
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Compiti dell'organo esecutivo

Art. 64 VUV

Art. 49 LPGA

Se il datore di lavoro non dà seguito all'avvertimento (più info) o la situazione richiede un intervento immediato (più info), l'organo esecutivo rilascia una decisione (più info). Si tratta di un'azione vincolante e giuridicamente efficace volta a prescrivere misure di carattere tecnico o comportamentale.

Essa deve avvenire per iscritto, essere designata come tale e provvista dei rimedi giuridici (Art. 49 LPGA).

Con la decisione va fissato al datore di lavoro un congruo termine entro il quale devono essere eliminate le carenze costatate. La decisione deve infine invitare il datore di lavoro a comunicare l'attuazione avvenuta delle misure al più tardi entro la scadenza del termine fissatogli.

I dettagli formali riguardanti il rilascio di una decisione sono sintetizzati in una pubblicazione separata (vedi complemento).

Complemento: Procedura d'esecuzione
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