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Disponibilità personale al lavoro

Art. 11 cpv. 3 OPI

Il lavoratore non deve mettersi in uno stato tale da esporre la propria persona o altri lavoratori a pericolo. Ciò vale in particolare nel caso di consumo di bevande alcoliche o di altre sostanze che generano dipendenza, nonché di disturbi della salute a lui noti che possono costituire una fonte di pericolo (vedi complemento).

Complemento: Alcol, sostanze che generano dipendenza, droge, medicamenti
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