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Mantenere l'efficacia delle misure e delle attrezzature di protezione

Art. 3 cpv. 2 OPI

Il datore di lavoro deve in modo particolare far sì che l'efficacia delle misure di protezione e delle attrezzature di protezione non venga annullata o compromessa. Egli deve inoltre garantire che l'efficacia delle misure e delle attrezzature di protezione sia sempre adeguata al lavoro da eseguire (vedi complemento).

Complemento: Mantenere l'efficacia delle misure e delle attrezzature di protezione
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