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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Adeguamento delle misure e delle attrezzature di protezione alle modifiche apportati a costruzioni, parti di edifici e ad attrezzature di lavoro

Art. 3 cpv. 3 OPI

Le misure e le attrezzature di protezione devono essere adeguate alle nuove circostanze in caso di modifiche a costruzioni, parti di edifici, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro), procedure di lavoro o in caso di utilizzo di nuovi materiali, con riserva della procedura per l’approvazione dei piani e del permesso d’esercizio conformemente agli art. 7 e 8 LL. In questi articoli sono elencate le aziende tenute a richiedere l’approvazione dei piani. L’approvazione dei piani è necessaria anche in caso di modifiche significative (più info).

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