Delega agli organi esecutivi federali o alla Suva dei compiti che un organo esecutivo cantonale non è in grado di svolgerli
Art. 52 lett. c OPI
Una tale delega deve avere solo carattere provvisorio. Il relativo cantone deve procurarsi, entro un termine utile, il personale e i mezzi materiali e tecnici al fine di poter svolgere i compiti ad esso assegnati dalla LAINF e dall'OPI.
Attualmente non vi è nessuna delega di compiti di questo genere.