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Delega agli organi esecutivi federali o alla Suva dei compiti che un organo esecutivo cantonale non è in grado di svolgerli

Art. 52 lett. c OPI

Una tale delega deve avere solo carattere provvisorio. Il relativo cantone deve procurarsi, entro un termine utile, il personale e i mezzi materiali e tecnici al fine di poter svolgere i compiti ad esso assegnati dalla LAINF e dall'OPI.

Attualmente non vi è nessuna delega di compiti di questo genere.

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