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für Arbeitssicherheit EKAS
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Letzte Änderung: 13.07.2023
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Uffici di consulenza quali organi esecutivi in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 51 OPI

Per uffici di consulenza s'intendono le organizzazioni specializzate che, pur disponendo delle conoscenze specifiche nonché del personale e dei mezzi materiali necessari, non soddisfano o soddisfano solo in parte gli altri due requisiti.

Lista dei uffici di consulenza; vedi complemento

Complemento: agriss
Complemento: Ufficio per la Prevenzione degli Infortuni della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
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