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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Definizione di "passaggi"

Art. 19 OPI

Per passaggi si intendono le zone riservate alla circolazione di pedoni e veicoli all’interno dell’azienda, come strade aziendali, rampe, binari, corridoi, entrate e uscite, scale a gradini, passerelle. Le disposizioni riguardanti i passaggi hanno validità generale e sull'intera area aziendale. Sono applicabili anche laddove il personale si sofferma solo provvisoriamente (per es. in magazzino). In caso di pericolo, i lavoratori devono poter usare i passaggi come vie di evacuazione (più info).

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