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Sgombero dei passaggi da usare come vie di evacuazione in caso di pericolo

Art. 20 cpv. 1 OPI
Art. 8 OLL 4

Quando i passaggi e le rispettive uscite, servono anche come vie di evacuazione in caso di pericolo, devono sempre essere mantenute libere. Nella zona a loro riservata non è consentito deporre del materiale di qualsiasi genere. Deve essere possibile aprire le uscite, in qualsiasi momento, da chiunque senza l'aiuto di terzi e in modo rapido.

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