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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Lavori su tetti

Art. 17 OPI

Nell’esecuzione di lavori a e su tetti occorre osservare le relative disposizioni antinfortunistiche (OLCostr). Le parti di tetto non resistenti a rottura possono essere percorse solo se esistono installazioni di protezione permanenti o temporanee. Se è necessario effettuare dei lavori su parti di tetto con limitata resistenza a rottura o se tali parti servono da passaggio, è necessario dotarle di installazioni di protezione. Le parti del tetto non resistenti a rottura o resistenti solo parzialmente devono essere contrassegnate come tali prima che vengano iniziati i lavori (vedi complemento: installazioni di sicurezza).

Complemento: Installazioni di sicurezza e passerelle temporanee
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