back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Attestazione della formazione mediante certificato equivalente

Art. 11d cpv. 3 OPI

Se non è possibile esibire certificati di corsi riconosciuti, ma è stato frequentato un corso di base o di perfezionamento professionale equivalente, si può comunque dimostrare di aver acquisito la necessaria formazione. Le aziende e le persone interessate devono presentare all’organo di esecuzione, su richiesta, i necessari certificati di formazione e di perfezionamento professionale insieme ad una valutazione relativa ai requisiti dell’Ordinanza sulla qualifica.

Zurück zum Anfang