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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Attestazione della formazione mediante certificato equivalente

Art. 11d cpv. 3 OPI

Se non è possibile esibire certificati di corsi riconosciuti, ma è stato frequentato un corso di base o di perfezionamento professionale equivalente, si può comunque dimostrare di aver acquisito la necessaria formazione. Le aziende e le persone interessate devono presentare all’organo di esecuzione, su richiesta, i necessari certificati di formazione e di perfezionamento professionale insieme ad una valutazione relativa ai requisiti dell’Ordinanza sulla qualifica.

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