back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Dispositivi di protezione individuale nella manipolazione di materiale esplosivo

Art. 36 OPI

Il personale deve avere a disposizione tutti i dispositivi di protezione necessari e bisogna fare in modo che essi vengano effettivamente utilizzati. In particolare, sui posti di lavoro in cui si è esposti al pericolo indotto da fiamme o calore si devono indossare indumenti di protezione ininfiammabili o difficilmente infiammabili (abbigliamento di protezione , protezione del capo , protezione degli occhi e del viso , protezione delle vie respiratorie , protezione delle braccia e delle mani / protezione della pelle).

E' vietato portare fiammiferi e accendini nei locali di lavoro e nei magazzini.

Agli accessi alle parti di impresa pericolose va apposto il divieto di fumare.

Occorre avere in dotazione le necessarie installazioni antincendio.

Zurück zum Anfang