back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Addestramento e formazione per il trasporto di merci

Artt. 6, 8 e 41  OPI

Affinché il trasporto di merci possa avvenire in condizioni di sicurezza e in modo non gravoso, gli addetti ai lavori devono essere informati sui pericoli connessi alla loro attività ed essere istruiti sulle misure di prevenzione. A tale scopo è fondamentale conoscere le regole di sicurezza vigenti, le disposizioni in materia di circolazione e la segnaletica. Inoltre, bisogna essere in grado di valutare e di eseguire correttamente i movimenti. Se un trasporto è esposto a pericoli particolari, per svolgerlo è necessaria una formazione specifica. Qui di seguito elenchiamo alcune delle formazioni più importanti.

  • Per il trasporto di merci su strada con i veicoli di categoria C e C1, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, OAut). I lavoratori impegnati in questi trasporti devono avere, oltre la patente, un certificato di capacità. Con 5 giornate di formazione obbligatorie nell'arco di 5 anni è garantito l'aggiornamento costante dei conducenti nel loro campo di attività siano aggiornati costantemente (vedi complemento).
    Se sulle strada si trasportano anche merci pericolose, questo tipo di trasporto è disciplinato dall'Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR). Per effettuare questi trasporti è necessaria una formazione di base SDR/ADR. Al massimo dopo 5 anni gli addetti ai lavori devono fare un ripasso delle conoscenze con un corso di ripetizione (più info).
  • I lavori con i carrelli elevatori devono essere svolti solo da personale in possesso di un'adeguata formazione, sancita da un esame. Il livello della formazione è definito nella direttiva ASL (Associazione svizzera di logistica).
    • Formazione riconosciuta a livello generale (valida in tutta la Svizzera). Formazione presso una scuola per carrellisti riconosciuta dalla Suva.
    • Formazione riconosciuta in tutta l'azienda (valida solo per l'azienda). Formazione da carrellista nella propria azienda dispensata da un istruttore interno con formazione.
      Nota: bisogna garantire che i carrellisti manovrino solo i carrelli elevatori della categoria per la quale hanno acquisito una formazione (con attestato).
      Per la manovra di carrelli elevatori senza particolari pericoli (ad es. carrelli elevatori con timone motorizzati) è necessario un addestramento. L'addestramento deve avvenire come indicato dal fabbricante, deve ricoprire tutti gli ambiti riportati nel manuale d'uso e deve essere completato da istruzioni varie in materia di sicurezza (ad es. uso dei DPI, zone pericolose, regole in materia di circolazione interna all'azienda ecc.). L'addestramento deve essere sia pratico che teorico (vedi complemento) e deve essere documentato.
  • I conducenti delle autogrù (cat. A) e delle gru a torre (cat. B) devono aver frequentato un corso di base e disporre della patente valida per la categoria di gru che devono manovrare. A tale proposito si devono rispettare le disposizioni speciali dell'Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru) (vedi complemento). Nella categoria A rientrano le autogru, le gru mobili, le gru cingolate, le gru rimorchio, le gru su binari e i sollevatori telescopici muniti di argano, nonché le gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m. Nella categoria B rientrano le gru a torre come le gru a rotazione in alto, le gru a rotazione in basso e le gru automontanti.
    I conducenti delle gru che non rientrano in queste due categorie ma manovrano altri tipi di gru industriali (gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru su binari privi di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m) devono ricevere una formazione di base accurata. La formazione consiste in una parte pratica e in una teorica. Di solito, la formazione può essere dispensata in seno all'azienda da una persona in possesso delle necessarie conoscenze tecniche (vedi complemento).
  • La manovra di macchine edili richiede una formazione. Il corso come macchinista (conformemente al regolamento in materia di formazione e prova della Società svizzera degli Impresari-Costruttori) è obbligatorio nei cantoni VS, VD, GE e NE. In tutti gli altri cantoni questo corso è solo raccomandato (vedi complemento).

Non meno importante è l'addestramento dei lavoratori su come imbracare e mettere in sicurezza i carichi (determinazione peso del carico, messa in sicurezza carico, uso dispositivi adeguati e integri, segnaletica, vedi complemento), sulle tecniche di lavoro (movimentazione manuale di carichi difficili e poco maneggevoli, vedi complemento) e su come immagazzinare e accatastare il collettame e le merci alla rinfusa (scelta del magazzino, caratteristiche del pavimento, altezza della catasta, vie di circolazione, vedi complemento).

Bisogna prestare particolare attenzione a tutte le procedure di manovra. I lavoratori devono sapere come agganciare le rampe di carico, le rampe di raccordo e i punti di carico, come agganciare e sganciare correttamente i veicoli e come mettere in sicurezza i veicoli e i rimorchi (blocco ruote). Nelle aziende bisogna utilizzare solo le vie di circolazione previste esclusivamente per i veicoli e rispettare le regole di circolazione aziendali.

Complemento: Formazione per attrezzature di lavoro mobili azionate a motore
Complemento: Disposizioni concernenti il trasporto
Complemento: Formazione per gru a torre e autogru
Complemento: Addestramento imbracatori
Complemento: Trasporto con attrezzature di lavoro mobili azionate a motore
Complemento: Valutazione del sovraccarico biomeccanico
Zurück zum Anfang