Obiettivo della sicurezza "sostanze nocive"
Art. 44 OPI
Le sostanze nocive non devono causare danni alla salute né durante la fabbricazione né durante la lavorazione, l'uso, la conservazione, la manipolazione o l'immagazzinamento. Sui posti di lavoro esse non devono inoltre entrare in contatto con cibi, bevande, tabacco, ecc. (vedi complemento).