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Immagazzinamento di sostanze nocive

Art. 44 OPI

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conservati e stoccati in modo da non rappresentare un pericolo per le persone e l’ambiente (più info). Devono in particolare:

a. essere imballati ed etichettati in base alla loro pericolosità (vedi complemento);
b. essere protetti da influssi esterni pericolosi;
c. essere inaccessibili alle persone non autorizzate;
d. essere conservati o immagazzinati in modo da evitare un impiego errato oppure confusioni, segnatamente con derrate alimentari.

Ergänzung: Chemikaliengesetz / Chemikalienverordnung
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