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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Impianti d'allarme e attrezzature di estinzione

Art. 40 OPI

Gli impianti d'allarme e le attrezzature di estinzione devono essere disponibili nei luoghi in cui persone - o oggetti di valore - sono particolarmente esposti al pericolo d’incendio. Il tipo e il numero di queste installazioni dipende dal potenziale pericolo di incendio esistente in un edificio, in una zona tagliafuoco o in un locale. Spetta ai vigili del fuoco valutare il potenziale pericolo di incendio (vedi complemento). Le autorità dispongono anche della norma di protezione antincendio e delle direttive antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali d'assicurazione antincendio, AICAA (In collaborazione con i cantoni l’AICAA elabora delle disposizioni antincendio comuni per l’intero territorio svizzero che consistono nella norma di protezione antincendio, nelle direttive antincendio e nelle disposizioni di omologazione. A seconda della necessità l’AICAA le adegua alle nuove esigenze di sicurezza, allo stato della tecnica e alla normativa europea (AICAA: vedi complemento). Fanno fede le relative disposizioni legali cantonali.

Gli impianti d'allarme e le attrezzature di estinzione azionabili manualmente devono essere accessibili in qualsiasi momento ed essere di facile uso. Per contrassegnare gli impianti d'allarme e le attrezzature di estinzione bisogna far ricorso a colori e segnali di sicurezza (vedi complemento).

Il datore di lavoro è tenuto a controllare periodicamente lo stato di efficienza degli impianti d'allarme e delle attrezzature di estinzione attenendosi alle indicazioni del fabbricante ovvero dei vigili del fuoco. Questi controlli devono essere registrati sull'apparecchio o in un quaderno dei controlli (vedi complemento).

Gli organi esecutivi devono intervenire nel caso in cui gli impianti di allarme e le attrezzature di estinzione non si trovino in luoghi facilmente accessibili, non siano contrassegnati in modo ben visibile o non siano mantenuti in stato d'efficienza.

Gli organi esecutivi devono inoltre intervenire nei casi in cui gli edifici, le zone d'incendio o i locali in cui sussiste un particolare rischio d'incendio o in cui è vietato fumare, usare apparecchi a fiamma libera e illuminazioni non protette, non sono contrassegnati come tali. Normalmente si ricorre a colori e segnali di sicurezza normalizzati; le eccezioni sono autorizzate solo con il permesso dell'autorità competente. Se esistono dubbi sui particolari pericoli d'incendio bisogna rivolgersi ai vigili del fuoco (vedi complemento).

Complemento: Protezione antincendio
Complemento: Colori di sicurezza e segnali di sicurezza
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