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Abbigliamento di protezione

Art. 5 e 38 OPI

1729-84

A. Quando va indossato l’abbigliamento di protezione?

L’abbigliamento di protezione adeguato va messo a disposizione ed usato quando sussiste un pericolo per il corpo causato da:

  • effetti meccanici,
    ad es. oggetti acuminati e affilati, parti in movimento come alberi di trasmissione e materiale abrasivo
  • effetti chimici,
    ad es. acidi, soluzioni alcaline, diluenti, polveri, oli
  • effetti biologici
    ad es. microrganismi, batteri, virus, funghi
  • effetti termici,
    ad es. calore radiante, calore di contatto, particelle roventi, spruzzi di metallo, fiamme, arco voltaico, freddo
  • effetti fisici,
    ad es. radiazione, umidità, polveri
  • effetti elettrici
    ad es. tensione di contatto, formazione di scintille anche attraverso scariche elettriche
  • mancata riconoscibilità della persona (abbigliamento di segnalazione)
    ad es. lavori sulle strade o in zone di circolazione
  • effetto dell’umidità e delle condizioni meteorologiche
    ad es. lavori all’aperto.

B. A cosa bisogna prestare particolare attenzione nell’uso dell’abbigliamento di protezione:

  • Non esiste un abbigliamento di protezione che può essere indossato in ogni evenienza e, a causa delle diverse esigenze, non sarà neppure mai possibile crearlo. Il materiale e il tipo di abbigliamento di protezione deve essere stabilito in base ai pericoli di ogni singola situazione lavorativa. Allo stesso tempo bisogna tener conto degli aspetti psicologici legati all’abbigliamento in quanto il materiale e il tipo di dispositivo influenzano lo scambio termico e dell’umidità e di conseguenza il benessere, il rendimento e l’accettazione.
    Bisogna valutare anche la questione degli indumenti funzionali, in quanto il materiale e la qualità influenzano lo scambio di calore e di umidità tra il corpo e l’ambiente esterno e risultano pertanto di grande importanza in termini di benessere, prestazione e accettazione.
  • Gli indumenti di protezione isolanti senza scambio termico possono essere indossati da persone allenate al massimo per 30 minuti. Periodi più lunghi possono danneggiare la salute.
  • È importante che l’abbigliamento di protezione venga lavato, curato e riparato in modo appropriato e secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l’uso e la manutenzione fornite da chi mette in circolazione tale abbigliamento (di seguito fabbricante).
  • Bisogna assicurarsi che le sostanze nocive non entrino negli stivali dall’alto (ad es. indossando pantaloni protettivi sopra gli stivali o un grembiule sufficientemente lungo).
  • L’idoneità all’uso dell’abbigliamento di protezione va controllata ad intervalli regolari, a seconda delle condizioni d’impiego e conformemente alle istruzioni per l’uso e la manutenzione fornite dal fabbricante.
  • Il fabbricante deve fornire anche le seguenti istruzioni: spiegazioni di tutti i pittogrammi, dei livelli di efficacia e dei controlli che devono essere effettuati dall’utilizzatore prima dell’uso, spiegazioni su come indossare e togliere gli indumenti, sulle limitazioni d’uso, sull’immagazzinamento e la manutenzione.
  • Uso di indumenti di protezione con pantaloni o maniche corte. Anche col caldo estivo o su posti di lavoro particolarmente caldi la sicurezza sul lavoro ha sempre la priorità. Ciò significa che il datore di lavoro non può permettere ai suoi dipendenti di indossare l’abbigliamento di protezione che non garantisce la necessaria protezione dai pericoli per la salute sul posto di lavoro neppure in caso di alte temperature e nonostante le obiezioni. Deve imporre l’uso dell’abbigliamento di protezione che egli ha imposto sulla base dei risultati della sua individuazione dei pericoli e dell’analisi del rischio.

D. A cosa bisogna prestare attenzione nella scelta, nell’acquisto e nell’uso di indumenti:

Tipologie di prodotto

  • Indumenti di protezione chimica (EN 943-1, EN 943-2, EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034)
  • Indumenti di protezione contro il calore e la fiamma (EN ISO 11612)
  • Indumenti di protezione contro il freddo (EN 342)
  • Indumenti di protezione per saldatori (EN ISO 11611)
  • Indumenti di protezione contro le radiazioni (EN 943)
  • Indumenti di protezione contro le intemperie (EN 343)
  • Indumenti di segnalazione ad alta visibilità (EN 20471)
  • Indumenti antitaglio (EN 381-1 bis 5, EN ISO 13998)
  • Indumenti interni funzionali

Marcatura

Gli indumenti di protezione devono riportare la marcatura CE e la marcatura specifica secondo la norma europea valida. Questa marcatura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  • nominativo, nome commerciale o altre forme di identificazione del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato
  • designazione del tipo, nome commerciale o codice
  • indicazione della taglia
  • numero della norma europea applicata
  • se rilevante, pittogrammi e livelli di prestazione
  • identificazione dei prodotti tessili
  • simboli di manutenzione prodotti tessili

L’azienda deve informare in modo dettagliato il fornitore di abbigliamento di protezione sui pericoli dai quali l’abbigliamento deve proteggere.

Per la normativa e per ulteriori informazioni sull’abbigliamento di protezione cfr. Vedi complemento.

Complemento: Normativa e informazioni sull’abbigliamento di protezione
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