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Costruzione dei posti di lavoro all'interno dell’attrezzatura di lavoro

Art. 27 OPI
Direttiva CFSL “Attrezzature di lavoro”, n. 6512 (punto 7)

I posti di lavoro devono essere concepiti in modo tale che il lavoratore possa svolgere senza pericolo la sua attività. In particolare bisogna far sì che:

  • il posto di lavoro sia conforme ai principi ergonomici (vedi complemento)
  • i lavori in posizione sopraelevata possano essere eseguiti da pedane sicure
  • gli organi di comando da azionare in modo frequente (per es. ogni giorno), le installazioni da controllare o da sottoporre a manutenzione siano raggiungibili o controllabili a vista con comodità e senza sforzi
  • i punti pericolosi nella zona del posto di lavoro (per es. elementi in movimento, linee elettriche, elementi freddi e caldi, spigoli vivi, angoli) siano coperti o adeguatamente protetti
  • le emissioni pericolose (es. sostanze solide, liquidi, gas, polveri, radiazioni, vibrazioni) non colpiscano persone prive di protezioni
  • i posti di lavoro siano ben illuminati
Complemento: Regole della tecnica relative ai principi ergonomici
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