back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

5.2 Mettere in posa le attrezzature di lavoro e integrarle nell'ambiente di lavoro (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)

Art. 32a OPI Utilizzazione delle attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell'ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'OLL 3, segnatamente per quanto concerne l'ergonomia.

 

Art. 2 OLL 3 Principio

Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute ed assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori, provvedendo segnatamente affinché:
a. vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell'ergonomia e dell'igiene;
b. effetti nocivi e molesti di natura fisica, chimica e biologica, non danneggino la salute;
c. siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni;
d. il lavoro sia organizzato in modo adeguato.

 

Art. 23 OLL 3 Esigenze generali

I posti di lavoro, gli apparecchi e i mezzi ausiliari vanno concepiti ed installati secondo principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto impiego.


All'atto della messa in posa (ubicazione, montaggio) delle attrezzature di lavoro devono essere adottate tutte le misure rivelatesi necessarie sulla base del concetto di sicurezza del fabbricante.
Queste misure sono descritte nelle istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante.
Fanno parte di queste indicazioni per esempio:

  • i requisiti per il basamento o per l'organo di sostegno;
  • le misure per ridurre la trasmissione di vibrazioni;
  • le misure per ridurre la formazione e la propagazione del rumore;
  • le misure per una dissipazione sicura di emissioni nocive (gas, vapori, fumi, polveri, ecc.);
  • le installazioni di sicurezza in materia di costruzione;l'allacciamento dei vettori energetici d'alimentazione;
  • i dispositivi di disinserimento di sicurezza da montare alla costruzione (misure architettoniche),
  • i requisiti per gli utensili in dotazione;
  • l'uso di attrezzature di protezione individuale;
  • la formazione speciale degli utilizzatori;
  • i requisiti speciali per gli utilizzatori; 

In relazione all'integrazione delle attrezzature di lavoro nell'ambiente di lavoro possono esistere requisiti concernenti, ad esempio:

  • gli accessi, i passaggi, le vie di fuga;
  • i posti di lavoro e i luoghi dove si lavora (in esercizio normale, in esercizio particolare e durante la manutenzione);
  • l'alimentazione con materiale alle attrezzature di lavoro (materiale da lavorare ad esempio pezzi grezzi,prodotti finiti, ecc.) e delle attrezzature di lavoro al materiale;
  • l'uscita di materiale dalle attrezzature di lavoro (materiale da lavorare ad esempio pezzi grezzi,prodotti finiti, ecc.) oppure delle attrezzature di lavoro al materiale;
  • le interfacce con altre attrezzature di lavoro (ad esempio macchine da produzione, apparecchi di sollevamento, trasportatori, robot industriali, ecc.);
  • l'illuminazione del posto di lavoro;
  • la climatizzazione del posto di lavoro (aria, temperatura, ecc.);
  • lo stoccaggio e l'uso di sostanze pericolose nella zona di lavoro.
Zurück zum Anfang