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Obblighi dell'assicurato, o dei suoi superstiti, e del datore di lavoro nell'accertamento della fattispecie

Art. 28 , 29 , 31 LPGA
Art. 55 , 56 OAINF

L'assicurato, o i suoi superstiti, devono fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie, tenere a disposizione tutti i documenti utili all'accertamento dei fatti e inoltre autorizzare terzi a consegnare tali documenti o a dare informazioni.

Anche il datore di lavoro è tenuto a collaborare. Egli deve inoltre accordare ai mandatari dell'assicuratore il libero accesso ai locali dell'azienda.

Complément: Guide Suva de l'assurance contre les accidents
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