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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Persone assicurate / Base del rapporto assicurativo / Eccezioni all'obbligo assicurativo

Art. 1a , 59 , 66 , 68 LAINF
Art. 1a , 2 , 3 , 6 OAINF

Persone assicurate
Sono assicurati obbligatoriamente tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti nonché le persone esercitanti un'attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione (stagisti). Art. 1a LAINF, art. 1a OAINF.

Base del rapporto assicurativo
Se l'assicuratore competente è la Suva (art. 66 LAINF), la copertura assicurativa diventa operante per legge, senza l'intervento del datore di lavoro (art. 59 cpv. 1 LAINF). L'assicurazione facoltativa (più info) si basa invece su una convenzione (art. 59 cpv. 1 LAINF). Se, conformemente all'art. 68 LAINF, sono competenti altri assicuratori (istituti d'assicurazione privati, casse malati) allora l'assicurazione è fondata su un contratto tra il datore di lavoro e l'assicuratore oppure sull'appartenenza ad una cassa in virtù del rapporto di lavoro (art. 59 cpv. 2 LAINF).

Eccezioni all'obbligo assicurativo
Le eccezioni sono regolate negli articoli 2 , 3 e 6 dell'OAINF.

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
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