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Applicazione della legge sugli esplosivi nell’ambito della sicurezza sul lavoro

Art. 34 Legge sugli esplosivi (LEspl)

Conformemente all’art. 34 della legge sugli esplosivi, l’esecuzione delle misure per la protezione dei lavoratori rientra nell’ambito di competenza degli organi d’esecuzione della LAINF. A questo proposito trovano applicazione in modo particolare le disposizioni dell’art. 14 sui permessi d’uso, dell’art. 23 relativo alla protezione dei lavoratori e dell’art. 30 sull’obbligo di notifica degli infortuni (Art. 45 LAINF).

L’art. 18 della legge sugli esplosivi contiene indicazioni sulla responsabilità nelle aziende di fabbricazione, l’art. 19 sull’imballaggio di esplosivi, gli art. 20 , 21 , 22 sul deposito e custodia di esplosivi e pezzi pirotecnici e gli art. 23 , 24 , 25 , 26 sul trasporto, il brillamento, la distruzione e la restituzione di esplosivi. Le particolarità sono disciplinate nell’ordinanza sugli esplosivi (OEspl).

Secondo l’art. 108 dell’ordinanza sugli esplosivi, la distruzione di grandi quantità di esplosivi è considerata brillamento speciale e va effettuata secondo le istruzioni della Suva (vedi complemento).

Complemento: Pubblicazioni sulla legge sugli esplosivi
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