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Letzte Änderung: 13.07.2023
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Obbligo del datore di lavoro e dei lavoratori

Art. 61 OPI

Art. 28 cpv. 1 LPGA

Il datore di lavoro deve consentire all'organo esecutivo competente di accedere in qualsiasi momento alla sua azienda, a tutte le installazioni aziendali e a tutti i posti di lavoro. Quando, per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non è possibile l’il libero accesso a determinate parti d'azienda, a installazioni aziendali o a posti di lavoro (per es. impossibilità di interrompere il ciclo lavorativo o per motivi igienici), il datore di lavoro deve concordare con l'organo esecutivo la data della visita.

Il datore di lavoro deve rendere possibile le necessarie constatazioni, le inchieste e i prelevamenti di campioni.

Il datore di lavoro e i lavoratori sono tenuti a fornire, conformemente alla verità, tutte le indicazioni indispensabili ai fini della sicurezza sul lavoro.

I datori di lavoro e i lavoratori si rendono passibili di pena se forniscono informazioni inesatte o si rifiutano di darle (art. 113 LAINF). La stessa cosa vale nel caso in cui il datore di lavoro rifiuta a torto l'accesso all'azienda impedendo così di ottenere informazioni. Se necessario, l'organo esecutivo potrà ottenere indirettamente l'accesso o l'informazione con la minaccia di un'azione penale.

I lavoratori o i loro rappresentanti in azienda devono essere consultati o ascoltati, in modo adeguato, in occasione di visite in azienda e di inchieste condotte dagli organi esecutivi. I lavoratori possono avvalersi del loro diritto di partecipazione nelle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute (art. 6a OPI, art. 6 OLL3, art. 10 Legge sulla partecipazione). Non si tratta qui di un diritto ad essere sentito nel senso di garanzia del diritto di audizione come previsto dell'art. 64 cpv. 1 OPI, ma di una consultazione (partecipazione) al fine della formazione delle opinioni.

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