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Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
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Informazione generale

Art. 60 OPI

Gli organi esecutivi devono informare i datori di lavoro e i lavoratori sull' esperienza generale riguardante i pericoli , sugli obiettivi di sicurezza che ne derivano e sulle misure di protezione di applicazione generale.

Questa informazione avviene in modo appropriato mediante

  • la pubblicazione delle disposizioni vigenti (prescrizioni, regole),
  • la diffusione di nuove conoscenze,
  • l'organizzazione di programmi d'informazione e istruzione sul piano nazionale (art. 53 lett. b OPI),
  • l'orientamento sulle fonti principali di pericolo.
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