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Prescrizioni e misure concrete e non concrete

Art. 69 OPI

Per garantire la sicurezza sul lavoro il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti di protezione conformi alle prescrizioni dell'OPI, alle altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda e alle altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro (Art. 3 OPI).

Per un gran numero di attrezzature di lavoro o altre costruzioni in dotazione attualmente nelle aziende non esistono prescrizioni da poter applicare tali e quali. In questi casi, le necessarie misure applicabili e adatte alle circostanze devono essere adottate secondo i vigenti principi della tecnica della sicurezza. E' perciò consentita ogni misura volta a permettere il raggiungimento del previsto obiettivo di sicurezza. Non si deve quindi richiedere un'autorizzazione di deroga.

Tuttavia, per determinate installazioni tecniche e per il raggiungimento di determinati obiettivi di sicurezza sono spesso prescritte delle misure concrete. Se un datore di lavoro vuol derogare a una simile misura, deve chiedere un'autorizzazione di deroga.

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