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für Arbeitssicherheit EKAS
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Compito dell'organo esecutivo

Art. 69 cpv. 3 OPI

L'organo esecutivo deve provvedere a notificare per iscritto al datore di lavoro la decisione presa in merito alla sua domanda. Il datore di lavoro deve comunicare in forma appropriata ai lavoratori interessati l’autorizzazione di deroga impartita. In modo particolare egli deve rendere note eventuali prescrizioni comportamentali imposte dall’autorizzazione e far sì che vengano osservate.

Art. 69 cpv. 4 OPI

Prima di rilasciare l'autorizzazione, gli organi d'esecuzione cantonali richiedono il rapporto dell'organo d'esecuzione federale e, attraverso quest'ultimo, il rapporto della Suva.

L'organo esecutivo terrà conto nelle sue decisioni del fatto che anche le prescrizioni concrete permettono, in molti casi, determinate deroghe e che con l'evoluzione della tecnica possono essere elaborate altre misure, persino migliori, per raggiungere l'obiettivo della sicurezza.

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