Disposizioni transitorie dell'OPI
Art. 108 OPI
L’OPI è entrata in vigore il 1° gennaio 1984.
L’art. 108 OPI regola il passaggio dal vecchio al nuovo diritto sotto tre punti di vista:
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serbano validità le direttive tecniche e amministrative emanate prima del 1° gennaio 1984 e che si fondano sul diritto previgente, così come le decisioni cresciute in giudicato relative all’assoggettamento di
imprese alle prescrizioni su misure mediche di prevenzione. Ciò vale anche per le decisioni d’idoneità. In questi casi non è necessaria alcuna nuova procedura o decisione.
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i requisiti di sicurezza ai sensi dell’art. 12 segg. OPI vigono anche per attrezzature di lavoro, edifici e altre costruzioni già esistenti. Se quest’ultimi non soddisfano i requisiti dell’OPI possono essere impiegati ancora solo se la sicurezza dei
lavoratori è garantita da altre misure altrettanto efficaci. Gli edifici, le altre costruzioni esistenti e le attrezzature di lavoro esistenti non rispondenti ai requisiti della presente ordinanza devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro il 31 dicembre 1987.
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Il termine biennale previsto all’art. 86 cpv 1 lett. b (diritto a un assegno di transizione per cambiamento d’occupazione) vale parimente quando il lavoratore ha esercitato l’attività che ha cagionato una decisione di idoneità o di idoneità condizionale prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.