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für Arbeitssicherheit EKAS
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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Consultazione dei lavoratori

Art. 82 LAINF
Art. 6a OPI
Art. 10 lett. a, Legge sulla partecipazione

I particolari diritti di partecipazione dei rappresenti dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro sono contenuti nell’art. 10  lett. a della legge sulla partecipazione.

Art. 6a OPI

lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda hanno il diritto di essere consultati in merito a tutte le questioni relative alla sicurezza sul lavoro. Il diritto di essere consultati comprende anche il diritto di essere sentiti sufficientemente presto e in maniera completa riguardo a tali questioni (informazione) (vedi complemento) e il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda.

Le parti sociali (ad es. sindacati, associazioni di lavoratori) partecipano all'elaborazione di soluzioni settoriali. In generale, la CFSL (Indirizzo d'ordinazione vedi complemento) riconosce solo le soluzioni elaborate con la partecipazione delle parti sociali (vedi complemento).

Art. 6 cpv. 3 LL 

Nelle indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge del lavoro è spiegata la consultazione dei lavoratori in materia di protezione della Salute (vedi complemento).

Complemento: Partecipazione dei lavoratori
Complemento: Partecipazione / audizione dei collaboratori

CFSL:

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL
Segreteria
Fluhmattstr. 1
Case postale
6002 Lucerna

Tel. 041 419 51 11

ekas@ekas.ch
www.ekas.ch

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