Art. 52 OPI
I settori di competenza degli organi esecutivi devono essere costantemente coordinati. La LAINF e l'OPI attribuiscono questi compiti alla CFSL. Essa ha la facoltà di definire dettagliatamente le delimitazioni tracciate dal Consiglio federale negli art. 47-51 dell'OPI, tenendo conto delle effettive possibilità materiali e tecniche e delle risorse umane degli organi esecutivi.