Attività degli organi esecutivi federali nel campo della prevenzione degli infortuni professionali
Art. 48 OPI
Agli organi esecutivi federali della legge sul lavoro la LAINF ha affidato, nel campo riservato alla prevenzione degli infortuni professionali, i seguenti compiti:
1. Collaborazione nel campo di competenza della Suva
Art. 48 cpv. 1 OPI
Questa collaborazione si estende alle aziende che vengono visitate dagli organi esecutivi federali nell'ambito dell'alta vigilanza sull'esecuzione della legge sul lavoro. Gli organi esecutivi federali possono collaborare nel campo di competenza della Suva (art. 49 OPI) relativo alla prevenzione degli infortuni, se già nell'ambito della loro attività esecutiva della legge sul lavoro devono comunque recarsi nell’azienda interessata. La Commissione di coordinamento (CFSL) (vedi indirizzo) decide, su richiesta comune della Suva e del SECO, le particolarità di questa collaborazione e, in modo particolare, la competenza per la pubblicazione di decisioni.
2. Alta vigilanza nel campo di competenza dei cantoni
Art. 48 cpv. 2 OPI
Gli organi esecutivi federali devono far sì che gli organi esecutivi cantonali uniformino la loro attività di sorveglianza e la coordinino con disposizioni concernenti l'igiene e l'approvazione dei piani di cui alla legge sul lavoro. Se un organo cantonale non adempie alle prescrizioni, l’ispettorato federale del lavoro competente lo esorta ad osservarle. Se necessario, il SECO può impartire all’organo cantonale delle istruzioni. In caso di inosservanza costante o ripetuta delle prescrizioni va informata la Commissione di coordinamento.
3. Vigilanza esclusiva nelle amministrazioni e nelle aziende della Confederazione, nella misura in cui la Suva non sia competente
Art. 48 cpv. 3 OPI
L'art. 48 capoverso 3 dell'OPI si occupa della sorveglianza delle amministrazioni, delle aziende e degli stabilimenti della Confederazione.